PARERE DEL COMITATO PER LA LEGISLAZIONE

        Il Comitato per la legislazione,

            esaminato il disegno di legge n. 3025 e rilevato che:

                esso reca un contenuto parzialmente omogeneo, in quanto gli articoli 1 e 2 concernono l'avvio dell'anno scolastico 2007-2008, mentre l'articolo 3 riguarda le assunzioni di ricercatori universitari;

                ripropone quasi integralmente, ai primi due articoli, disposizioni già contenute nel disegno di legge C. 2272-ter-A, di cui l'Assemblea della Camera dei deputati ha iniziato l'esame nella seduta dello scorso 11 settembre;

                interviene a modificare la normativa esistente, sia procedendo alla sua novellazione (ad esempio all'articolo 1, commi 2, 4 e 8, ed al comma 1 dell'articolo 2) sia mediante l'uso di formule che ne determinano modifiche implicite (ad esempio all'articolo 1, comma 3, e all'articolo 2, comma 3); in particolare, il comma 1 dell'articolo 1 intende reintrodurre «il modello didattico già previsto dalle norme previgenti al decreto legislativo 19 febbraio 2004, n. 59» concernenti l'organizzazione di classi funzionanti a tempo pieno nelle scuole primarie, senza però indicare in modo puntuale la normativa di cui si determinerebbe la reviviscenza;

                dispone, all'articolo 3, la disapplicazione, per il 2007, di due commi della legge finanziaria 2007 (segnatamente, i commi 648 e 651 dell'articolo 1 della legge n. 296 del 2006) che rimettevano ad atti governativi l'introduzione di una nuova disciplina dei concorsi per ricercatore, la definizione di «un numero aggiuntivo di posti di ricercatore da assegnare alle università e da coprire con concorsi banditi entro il 30 giugno 2008», nonché la definizione di «un piano straordinario di assunzioni di ricercatori nell'ambito degli enti pubblici di ricerca vigilati dal Ministero dell'università e della ricerca»;

                modifica norme già modificate o sostituite da provvedimenti recenti [ad esempio, l'articolo 1, comma 2, novella il comma 4 dell'articolo 2 della legge n. 425 del 1997 che era stato introdotto dalla legge 11 gennaio 2007, n. 1; l'articolo 1, comma 3, reca una modifica non testuale all'articolo 3, comma 2, della citata legge n. 1 del 2007; l'articolo 1, comma 5, sostituisce il primo periodo dell'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 19 novembre 2004, n. 286 che era stato introdotto dalla legge finanziaria per il 2007 (lettera d) del comma 612 dell'articolo 1];

                incide, al comma 6 dell'articolo 1, sull'ambito applicativo di una disposizione contenuta in una fonte normativa secondaria (l'articolo 34, comma 1, del regolamento anagrafico della popolazione residente, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223);

 

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                la tecnica della novellazione - all'articolo 1, comma 4, lettera a) e comma 8, nonché all'articolo 2, comma 1, lettera a) - non è utilizzata conformemente a quanto previsto dalla circolare congiunta dei Presidenti di Camera e Senato e del Presidente del Consiglio del 20 aprile 2001, al punto 9), secondo cui l'unità minima di testo da sostituire con una novella dovrebbe essere il comma (o comunque un periodo o una lettera), anche nel caso in cui si modifichi una singola parola, per consentire una più agevole comprensione della modifica;

                non è corredato della relazione sull'analisi tecnico-normativa (ATN);

                non è corredato della relazione sull'analisi di impatto della regolamentazione (AIR);

        ritiene che, per la conformità ai parametri stabiliti dagli articoli 16-bis e 96-bis del Regolamento, debbano essere rispettate le seguenti condizioni:

        sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordinamento della legislazione vigente:

          si sopprima il comma 6 dell'articolo 1 - che estende al Sistema nazionale di istruzione la norma che disciplina il rilascio alle amministrazioni pubbliche, che ne facciano motivata richiesta e per esclusivo uso di pubblica utilità, di elenchi degli iscritti nell'anagrafe della popolazione residente e di dati anagrafici - atteso che nell'attuale formulazione esso incide sull'ambito applicativo di una disposizione contenuta in una fonte normativa secondaria (articolo 34, comma 1, del regolamento anagrafico della popolazione residente, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223); peraltro, ove si mantenga il rilascio dei suddetti elenchi, dovrebbe anche valutarsi l'esigenza di un coordinamento normativo con il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, in materia di protezione dei dati personali, ed in particolare con l'articolo 177 che, con riguardo specifico ai comuni, limita l'uso dei suddetti elenchi esclusivamente ai casi di pubblica utilità;

            all'articolo 2, comma 5 - ove si richiama la legge 30 dicembre 1971, n. 1204, recante la tutela delle lavoratrici madri, che risulta abrogata ad opera dell'articolo 86 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e paternità, di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 - si proceda a correggere il riferimento normativo, in relazione alla nuova disciplina in materia.

        Il Comitato osserva altresì quanto segue:

        sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordinamento della legislazione vigente:

            all'articolo 1, comma 1 - il cui primo periodo richiama in vigore il modello didattico del tempo pieno «già previsto dalle norme previgenti al decreto legislativo 19 febbraio 2004, n. 59» - dovrebbe valutarsi l'opportunità di riformulare la disposizione, specificando con

 

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maggiore precisione la disciplina applicabile al cosiddetto tempo pieno;

            all'articolo 1, comma 5 - ove si modifica l'articolo 6 del decreto legislativo n. 286 del 2004 al fine di ridurre la composizione del Comitato di indirizzo dell'INVALSI (Istituto nazionale per la valutazione del sistema di istruzione e di formazione) da otto a tre componenti - dovrebbe valutarsi l'opportunità di coordinare tale disposizione con l'articolo 5, comma 1, del citato decreto n. 286, ai sensi del quale il suddetto Comitato individua, tra i propri membri, una terna di nominativi tra cui scegliere il Presidente dell'INVALSI;

            all'articolo 3 - che dispone la disapplicazione per l'anno 2007 dell'articolo 1, commi 648 e 651, della legge finanziaria 2007, relativi al piano straordinario di assunzione dei ricercatori da assegnare, rispettivamente, alle università ed agli enti pubblici di ricerca vigilati dal Ministero dell'università e della ricerca, prevedendo conseguentemente una diversa destinazione delle somme stanziate per il 2007 ai fini delle assunzioni ivi previste - dovrebbe verificarsi la congruità tra la finalità esplicita della disposizione (ovvero quella di «assicurare una più ampia assunzione di ricercatori nelle università e negli enti di ricerca») e la previsione di un incremento dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 43 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, attualmente riconducibile alla erogazione di contributi in favore dei soli istituti scientifici cosiddetti speciali;

        sotto il profilo della chiarezza e della proprietà della formulazione:

            all'articolo 2, comma 4, dovrebbe valutarsi l'opportunità di verificare se nell'espressione «instaurazione, trasformazione, variazione o cessazione del rapporto di lavoro», il riferimento alla «trasformazione» del rapporto di lavoro non risulti pleonastico, dal momento che essa rappresenta una delle forme di «variazione» ai sensi dell'articolo 4-bis, comma 5, del decreto legislativo n. 181 del 2000 e quindi è già inclusa in tale concetto.


PARERE DELLA I COMMISSIONE PERMANENTE
(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)

        Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,

            esaminato il testo del disegno di legge C. 3025 Governo, di conversione del decreto legge n. 147 del 2007 recante «Disposizioni urgenti per assicurare l'ordinato avvio dell'anno scolastico 2007-2008 ed in materia di concorsi per ricercatori universitari»;

            rilevato che le disposizioni da esso recate appaiono configurabili alla stregua di norme generali sull'istruzione e, pertanto, attribuite alla

 

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competenza esclusiva dello Stato ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera n), Costituzione;

            osservato che alcune specifiche disposizioni incidono, altresì, in altri settori di competenza legislativa esclusiva statale, quali «sistema tributario e contabile dello Stato» (articolo 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione), «ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali» (articolo 117, secondo comma, lettera g), della Costituzione); anagrafi (articolo 117, secondo comma, lettera i), della Costituzione), «previdenza sociale» (articolo 117, secondo comma, lettera o), della Costituzione);

            ritenuto che non sussistano motivi di rilievo sugli aspetti di legittimità costituzionale,

        esprime

PARERE FAVOREVOLE


PARERE DELLA II COMMISSIONE PERMANENTE
(Giustizia)

        Il Comitato permanente per i pareri della II Commissione (Giustizia),

            esaminato il disegno di legge in oggetto,

            rilevato che l'articolo 2, comma 1, lettera b), n. 2), capoverso, del decreto-legge prevede che, ove ricorrano ragioni di particolare urgenza, la sospensione cautelare può essere disposta, nei confronti dei dirigenti scolastici, dal dirigente preposto all'ufficio scolastico regionale e che, in mancanza di conferma da parte dello stesso dirigente preposto all'ufficio scolastico regionale, entro il termine di dieci giorni, il provvedimento è revocato di diritto,

        esprime

PARERE FAVOREVOLE

        con la seguente osservazione:

            all'articolo 2, comma 1, lettera b), n. 2), capoverso, del decreto-legge, valutino le Commissioni di merito l'opportunità di prevedere che il provvedimento di sospensione cautelare emesso in casi di urgenza dal dirigente preposto all'ufficio scolastico regionale nei confronti dei dipendenti scolastici, sia convalidato da un organo diverso o gerarchicamente sovraordinato.

 

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PARERE DELLA XII COMMISSIONE PERMANENTE
(Affari sociali)

PARERE FAVOREVOLE


PARERE DELLA COMMISSIONE PARLAMENTARE
PER LE QUESTIONI REGIONALI

        La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

            esaminato il nuovo testo del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 7 settembre 2007, n. 147, in corso di esame presso le Commissioni VII e XI della Camera, recante disposizioni urgenti per assicurare l'ordinato avvio dell'anno scolastico 2007-2008 ed in materia di concorsi per ricercatori universitari;

            rilevato che il provvedimento in esame reca norme, volte ad assicurare l'ordinato avvio dell'anno scolastico 2007-2008, aventi ad oggetto gli ordinamenti scolastici, e tese in particolare ad assicurare il ripristino nella scuola primaria dell'organizzazione delle classi a tempo pieno; a modificare la normativa in materia di ammissione dei candidati esterni agli esami di Stato conclusivi della scuola superiore di secondo grado, ad introdurre misure urgenti in materia di personale scolastico e di reclutamento dei ricercatori;

            valutato che il testo, contemplando disposizioni generali in materia di istruzione, interviene sui profili di competenza esclusiva statale in ordine alle «norme generali sull'istruzione» di cui all'articolo 117, comma 2, lettera n), della Costituzione;

            considerato altresì che la materia «istruzione, salva l'autonomia delle istituzioni scolastiche e con esclusione della istruzione e della formazione professionale» appartiene alla competenza concorrente Stato-Regioni, ai sensi dell'articolo 117, comma 3, della Costituzione;

 

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            rilevato che specifiche disposizioni del provvedimento incidono, altresì, in settori di competenza legislativa esclusiva statale, quali il «sistema tributario e contabile dello Stato» (articolo 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione); l'«ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali» (articolo 117, secondo comma, lettera g), della Costituzione); la «previdenza sociale» (articolo 117, secondo comma, lettera o), della Costituzione);

            considerato che la Corte Costituzionale, nella sentenza n. 279 del 2005, ha delineato un quadro generale di riferimento per l'interpretazione dell'assetto delle competenze fissate dalla Costituzione in materia di istruzione, evidenziando che «il criterio di soluzione vada individuato, al di là del dato testuale, di problematico significato, guardando alla ratio della previsione costituzionale che ha attribuito le norme generali alla competenza esclusiva dello Stato. E, sotto quest'ultimo aspetto, può dirsi che le norme generali in materia di istruzione sono quelle sorrette, in relazione al loro contenuto, da esigenze unitarie e, quindi, applicabili indistintamente al di là dell'ambito propriamente regionale»; sottolineato altresì che «le norme generali così intese si differenziano, nell'ambito della stessa materia, dai principi fondamentali i quali, pur sorretti da esigenze unitarie, non esauriscono in se stessi la loro operatività, ma informano, diversamente dalle prime, altre norme, più o meno numerose»;

            rilevato che, ai sensi dell'articolo 1, comma 1 del decreto-legge, un piano triennale di intervento, anche in relazione alle competenze delle Regioni in materia di diritto allo studio e di programmazione dell'offerta formativa, volto in particolare ad individuare misure di incentivazione e sostegno finalizzate all'incremento dell'offerta di classi a tempo pieno da parte delle istituzioni scolastiche, è definito dal Ministro della pubblica istruzione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281; considerato altresì che il predetto piano è finanziato sulla base delle risorse definite in sede di intesa con la Conferenza unificata;

            preso atto che, secondo quanto previsto dall'articolo 2, comma 3, del testo in esame, con decreto del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con i ministri competenti, d'intesa con la Conferenza unificata, sono definiti i tempi e le modalità per la trasmissione delle liste aggiornate alle istituzioni scolastiche ai fini del conferimento delle supplenze e delle conseguenti comunicazioni da parte delle istituzioni medesime ai competenti centri per l'impiego;

            rilevato che l'articolo 3-bis del decreto-legge reca la clausola di salvaguardia secondo cui sono fatte salve le competenze esercitate nella materia dalle Regioni a statuto speciale e dalle province autonome di Trento e Bolzano;

        esprime

PARERE FAVOREVOLE
 

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